RIBADITO IL TITOLO AUTONOMO DI RESPONSABILITÀ MEDICA IN CASO DI MANCATA O INVALIDA ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO (Cass. Civ., sent. 10414 del 20.05.2016)

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Nell’accogliere il ricorso presentato dal paziente che censurava la sentenza di appello per non avere considerato come autonoma e distinta voce di risarcimento quello della non corretta acquisizione del consenso informato, la S.C. ha ribadito il principio secondo cui «in tema di attività medico-chirurgica è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine alla esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse ex ante necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato ex post integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione della informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento». Ciò perché «l’acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico (…)».